STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE “ACCADEMIA MUSICALE ITALIANA APS”

Articolo 1 – Denominazione, sede e scopi

È costituito, nel rispetto del Codice Civile, del D.Lgs. 117/2017 e della normativa vigente in materia, l’Ente del Terzo Settore denominato “Accademia Musicale Emiliana APS”, che assume la forma giuridica di associazione, non riconosciuta, apartitica, antirazzista e aconfessionale.
L’Associazione ha sede legale in strada Felice Cavallotti, 33 in Parma (PR) e a mezzo di specifica delibera del Consiglio Direttivo potranno essere istituite diverse sedi operative e/o può essere modificata la sede legale ed operativa principale.
Il trasferimento della sede legale all’interno del territorio del Comune di Parma, non costituisce modifica statutaria e può essere decisa con delibera dal Consiglio Direttivo, il quale sarà tenuto a darne comunicazione agli associati e agli uffici competenti.
L’associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche o integrazioni (da qui denominato Codice ETS), delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi dell’ordinamento giuridico.
L’assemblea può deliberare l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Articolo 2 – Finalità

L’Associazione può svolgere attività ricreative e culturali comprese quelle discipline ed attività di carattere educativo, pedagogico e di promozione sociale, attività di utilità sociale a favore degli associati, di loro familiari, come pure di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, oltre alle attività commerciali propedeutiche e/o collegate, rispettando ovviamente i dettami delle leggi e dei regolamenti in vigore in materia di Associazioni. La durata dell’Associazione è illimitata. L’Associazione non ha scopo di lucro persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento in via esclusiva o principale di attività di interesse generale di cui al successivo art. 3.

Articolo 3 – Attività di interesse generale

L’Associazione ai fini del perseguimento delle finalità di cui all’art.2, svolge in via esclusiva o principale, ai sensi dell’Art. 5 del Codice ETS:


  • organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale di cui all’art.5 lettera i) del Codice ETS;

  • attività culturali di interesse sociale con finalità educativa di cui all’art.5 lettera d) del Codice ETS;

L’Associazione potrà pertanto:

  • favorire, organizzare, sostenere e promuovere direttamente o indirettamente attività concertistiche e musicali, anche attraverso collaborazioni con istituzioni pubbliche, enti locali, altre associazioni e istituti privati, con particolare enfasi per il repertorio strumentale e vocale italiano ed europeo dal XVII al XVIII sec. e per la contestuale valorizzazione dei luoghi storici in cui tali attività dovranno svolgersi in via preferenziale;
  • diffondere la cultura e la prassi esecutiva musicale anche attraverso l’organizzazione di corsi propedeutici, insegnamento strumentale, perfezionamento musicale e master class;
  • svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.


Le attività elencate, e quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte in prevalenza verso i terzi e, sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri soci. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo da professionalità varie, cantanti, musicisti, artisti anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dall’art.17 comma 5 del Codice ETS.
In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei soci volontari o al cinque per cento del numero degli associati.
L’associazione di promozione sociale opera prevalentemente nel territorio della Regione Emilia-Romagna non escludendo attività a livello nazionale.
L’associazione può esercitare sporadicamente attività diverse da quelle di interesse generale, purché queste siano secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti dal Codice ETS. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.
L’associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 7 del Codice ETS.

Articolo 4 – Soci


Possono essere soci dell’Associazione sia persone fisiche, sia persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico che, condividendo gli scopi statutari, intendano impegnarsi per la loro realizzazione.

L’Associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 5. All’Associazione possono aderire tutti i cittadini senza distinzione di genere; tutti i Soci maggiorenni godono, al momento dell’ammissione, del diritto di partecipazione alle Assemblee Sociali. È prevista la possibilità che vi siano soci minori d’età, in questo caso il diritto di voto verrà esercitato dal genitore che esercita la patria potestà, ovvero da chi ne fa le veci. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall’assemblea.

Articolo 5 – Ammissione Soci


L’ammissione a Socio, deliberata dal Consiglio direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l’impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione.

Il Consiglio direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale. L’eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l’aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata. In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la responsabilità genitoriale. In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l’adesione. La qualità di socio si perde:

  • per recesso;
  • per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, oppure trascorsi 6 mesi dal sollecito;
  • per esclusione, a causa di comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione e/o per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione.

La validità della qualità di Socio, efficacemente conseguita all’atto di presentazione della domanda di ammissione, è subordinata all’accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo o da suo delegato e si considera tacitamente ratificata, senza bisogno di apposita Assemblea, a meno che non si verifichi la mancata accettazione motivata della domanda stessa entro il termine di 30 giorni dalla presentazione.

Lo status di Associato non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte (come previsto dal comma 8 lettera f- art.148 del TUIR).

  • I soci si dividono nelle seguenti categorie:
  • a. fondatori
  • b. volontari
  • c. sostenitori
  • c. onorari

Soci fondatori sono coloro che hanno fondato l’Associazione sottoscrivendo l’atto costitutivo;

Soci volontari e sostenitori sono coloro che, condividendo le finalità dell’Associazione operano per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità personali sottoscrivendo le rispettive quote associative.

Soci onorari sono quelle persone alle quali l’Associazione deve particolare riconoscenza: vengono nominati dall’Assemblea Ordinaria, su proposta del consiglio direttivo. I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di soci. Tutti i Soci hanno diritto di essere informati e di partecipare alle attività organizzate dall’Associazione stessa con le modalità stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo.

È consentita la partecipazione di altri enti del terzo settore, non APS, a patto che tale partecipazione non superi più del 50% del totale.

Articolo 6

L’associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.
L’attività dell’associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’associazione e in accordo con l’art. 17 Codice ETS. I volontari che svolgono la propria attività non saltuariamente sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Articolo 7 – Esclusione dei Soci

L’esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all’esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull’esclusione l’associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell’Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L’esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro degli associati a seguito della delibera dell’Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.
Il recesso o l’esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio direttivo sul libro degli associati. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.
L’Associato escluso non può essere più riammesso ad eccezione dei Soci esclusi per morosità o per recesso spontaneo, i quali potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione. Tale riammissione in ogni caso sarà valida solo alla ratifica della prima Assemblea dei Soci.

Articolo 8 – Obblighi dei Soci

I Soci sono tenuti a:

  • osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
  • svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
  • astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell’Associazione
  • versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
  • contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

PATRIMONIO SOCIALE

Articolo 9

L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

  1. quote e contributi degli associati;
  2. eredità, donazione e legati;
  3. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
  4. contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
  5. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
  6. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
  7. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
  8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
  9. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell’associazione né all’atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l’associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate

Nell’ambito del rendiconto annuale il consiglio direttivo dell’associazione documenta adeguatamente le attività di natura strumentale e secondaria alle attività di cui all’art. 3.

I beni dell’associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall’associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell’associazione sono elencati nell’inventario, che è depositato presso la sede dell’associazione e può essere consultato dagli associati.

BILANCIO

Articolo 10

Il bilancio di esercizio dell’associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del Codice ETS e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l’andamento economico e finanziario dell’associazione.

Il bilancio è predisposto dall’organo di amministrazione e viene approvato dall’assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Articolo 11

L’Associazione è senza fini di lucro ed i proventi dell’attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.
Il residuo attivo del rendiconto dovrà essere reinvestito nell’associazione stessa per gli scopi istituzionali e/o per l’acquisto/rinnovo degli impianti, attrezzature, beni mobili ed immobili necessari all’Associazione stessa, o utilizzato nei termini previsti dalle leggi in vigore in materia. Il bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall’art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE E LIBRI SOCIALI

Articolo 12

Sono Organi dell’Associazione:

  • l’Assemblea dei soci;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Presidente;
  • Il Revisore unico dei conti (se dovuto per legge);
  • l’Organo di Controllo (se dovuto per legge).

L’elezione degli Organi dell’Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.
L’associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

  • il libro degli associati, tenuto a cura del consiglio direttivo;
  • il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
  • il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, dell’organo di controllo, e degli altri organi sociali;
  • il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell’Associazione, entro 15 giorni dalla data della richiesta da formulare in forma scritta a mezzo raccomandata A/R o messaggio PEC al Presidente dell’Associazione.
ASSEMBLEA
Articolo 13
L’Assemblea dei Soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l’organo sovrano dell’Associazione e all’attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.
Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell’anno in corso. Per i soci minori d’età, il diritto di voto verrà esercitato dal genitore che esercita la patria potestà, ovvero da chi ne fa le veci.
Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato, in regola con il pagamento della quota associativa per l’anno in corso, con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 deleghe.
L’Assemblea viene convocata dal Presidente almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l’opportunità, mediante richiesta scritta.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano del Consiglio Direttivo.
Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione con indicato luogo, data e orario della prima e della seconda convocazione e l’ordine del giorno.
L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.
Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti. L’Assemblea ordinaria:

  • nomina e revoca i componenti del consiglio direttivo;
  • approva il bilancio o rendiconto relativamente ad ogni esercizio;
  • stabilisce l’entità della quota associativa annuale;
  • elegge eventualmente i membri del Collegio dei Revisori e adotta eventuale azione di revoca di tale Organo;
  • si esprime sull’esclusione dei soci dall’associazione;
  • si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
  • delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione nei loro confronti
  • approva l’eventuale regolamento e sue modifiche
  • delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dal Consiglio Direttivo;
  • fissa le linee di indirizzo dell’attività annuale;
  • destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali.

Articolo 14

L’Assemblea Straordinaria è convocata:

  • tutte le volte il Consiglio Direttivo lo reputi necessario;
  • ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei Soci.

L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell’Associazione.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

 

 

Articolo 15

In prima convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei Soci; in seconda convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei Soci presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno.

Articolo 16

 

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea dei Soci, convocata in seduta straordinaria.

Lo scioglimento dell’Associazione, sempre con delibera dell’Assemblea dei Soci, avviene anche quando dovesse venir meno il numero minimo dei componenti del Consiglio Direttivo previsto dalla legge e non vi sia la rielezione in tempi ragionevoli dei membri del Consiglio mancanti; in questo caso l’Associazione è costretta a cessare in quanto viene a mancare il Consiglio Direttivo vitale preposto al coordinamento e direzione delle attività istituzionali.

L’Assemblea, all’atto dello scioglimento dell’Associazione, delibererà in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’Associazione stessa ai sensi del successivo Articolo 24.

Articolo 17

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto. Alla votazione possono partecipano tutti i presenti che abbiano la qualifica di Socio, purché in regola con il pagamento della quota associativa.

L’Assemblea ordinaria o straordinaria potrà avvenire in modalità telematica per favorire la partecipazione e/o in casi di necessità organizzative, qualora siano presi gli adeguati accorgimenti tecnici che consentano il riconoscimento degli intervenuti e l’espressione del voto a scrutinio segreto in caso di elezione degli organi.

Articolo 18

Le deliberazioni adottate durante l’Assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 19

Il Consiglio Direttivo è formato da sette membri eletti dall’Assemblea dei soci. Ai sensi dell’art. 26 del Codice ETS, l’Associazione esercita la facoltà di dare rappresentatività a tutte le categorie di associati di cui all’art.4 del presente Statuto nonché a enti senza scopo di lucro con scopi statuari affini e/o complementari. Pertanto, in via preferenziale, il Consiglio Direttivo dovrà essere composto da:

  • un socio fondatore eletto dall’Assemblea dei Soci;
  • un socio volontario eletto dall’Assemblea dei Soci;
  • un socio onorario eletto dall’Assemblea dei Soci;
  • un socio sostenitore eletto dall’Assemblea dei Soci;

I rimanenti tre membri del Consiglio sono individuati tra i soci di qualsiasi categoria in ordine di preferenze;

In caso in cui una delle categorie di cui ai punti a),b),c),d) non fosse rappresentata o, nel caso di membri ineleggibili, o laddove non fossero pervenute preferenze, saranno eletti in sostituzione i primi Soci, di qualsiasi categoria, in ordine di preferenza.

I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica per quattro anni e sono rieleggibili.

I consiglieri, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l’iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell’Associazione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti del Consiglio Direttivo decade dall’incarico il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione, nominando il primo tra tutti i Soci non eletti, salvo ratifica da parte dell’Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio Direttivo.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio decada, il Presidente, il Vicepresidente o il Consigliere più anziano dovranno provvedere alla convocazione di nuova Assemblea al fine di nominare un nuovo Consiglio Direttivo. Fino a tale data, il Consiglio Direttivo dovrà limitarsi all’ordinaria amministrazione.

Il Consiglio Direttivo:

  • nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario;
  • cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
  • predispone bilancio o rendiconto;
  • delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
  • delibera l’eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
  • ha facoltà di delegare parte dei suoi poteri alla Segreteria, così come stabilito nel presente Statuto;
  • provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all’Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, almeno 2 giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Di regola è convocato ogni 4 mesi e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice-presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

 

Le adunanze del Consiglio potranno svolgersi anche in modalità telematica, i verbali redatti in forma scritta a cura del Segretario o da un suo delegato, devono essere sottoscritti da chi ha presieduto l’adunanza e vengono conservati agli atti.

 

Articolo 20 – Presidente

Il Presidente rappresenta l’Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio, ne ha la Rappresentanza Legale e la Firma Sociale.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l’Associazione sia nei riguardi dei Soci che dei terzi e può aprire e gestire, anche a firma singola, Conti Correnti. Il Presidente sovrintende in particolare all’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea del Consiglio Direttivo. Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente. In caso il Presidente sia impedito per qualsiasi causa all’esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal Vicepresidente in ogni sua attribuzione.

Articolo 21 – Revisore Unico dei Conti

Il Revisore Unico dei Conti, è obbligatorio per legge quando siano superati per due esercizi successivi i limiti indicati dal Codice ETS. Il Revisore dei Conti ha funzioni di controllo amministrativo eletto dall’Assemblea anche fra i non associati. Il Revisore Unico dei Conti resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile. Il Revisore Unico dei Conti controlla l’amministrazione dell’Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto. Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Articolo 22 – Organo di Controllo

L’organo di controllo, anche monocratico, è obbligatorio per legge quando siano superati per due esercizi successivi i limiti indicati dal Codice ETS. L’organo di controllo: vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal Codice ETS all’art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.
Il componente dell’organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Può essere nominato dall’Assemblea anche nei casi non previsti dal Codice ETS qualora questa lo ritenga opportuno.

Articolo 23 – Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l’interpretazione e l’esecuzione del presente statuto tra gli organi e/o i soci deve essere devoluta alla procedura di conciliazione che verrà avviata da un amichevole conciliatore, il quale opererà secondo i principi di indipendenza, imparzialità e neutralità, senza formalità di procedura entro 60 giorni dalla nomina.
Il conciliatore, qualora non individuato preventivamente dall’assemblea, è nominato di comune accordo tra le parti contendenti e, in difetto di accordo entro trenta giorni, dal socio più anziano.
La determinazione raggiunta con l’ausilio del conciliatore avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti. In caso di mancato accordo, sulla controversia decide in via definitiva l’assemblea a maggioranza dei componenti.

SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

Articolo 24

Lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio dell’Associazione devono essere deliberati dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio dell’Associazione, dedotte le passività, verrà devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio Regionale del Registro Unico del Terzo Settore di cui all’art. 45 comma 1 del D.Lgs. 117/2017, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, secondo le disposizioni statutarie o dell’organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale (Art. 9 D.Lgs. 117/2017).

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 25

Si stabilisce che l’Associazione si affilia ad uno o più Enti riconosciuti dal Ministero dell’Interno e ne riconosce e si conforma ai loro Statuti, Norme e Regolamenti.

Articolo 26 Norme transitorie

Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l’istituzione e l’operatività del RUNTS, ovvero l’adozione di successivi provvedimenti normativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

Le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dall’entrata in vigore del RUNTS.

Tutti gli adempimenti legati all’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l’attuale disciplina, trovano applicazione all’operatività del RUNTS medesimo.

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